se la relazione degli esperti in scissione non proporzionale sia rinunziabile



Not. Giacomo Spagnuolo

gspagnuolo@notariato.it

23.07.2001

 

Dovrei fare una scissione di società di persone alla quale partecipano attualmente quattro soci.

 

La vecchia società dovrebbe sopravvivere con due soci mentre la nuova società - da costituire in sede di scissione - dovrebbe essere attribuita agli altri due soci.

 

Trattandosi di una scissione con attribuzione di quote non proporzionale alla partecipazione originaria dei soci (infatti non tutti i soci originari diventano soci delle due società ma due restano soci della vecchia mentre altri due diventano soci della nuova), da una lettura della normativa in proposito sembrerebbe che sia necessaria la "relazione degli esperti" prevista dall'art. 2504-novies, c. 3, che rinvia all'art. 2501-quinquies.

 

Il problema è essenzialmente quello di vedere se la norma che prevede la relazione degli esperti sia una norma inderogabile o meno.

 

Dalle ricerche da me effettuate sembra abbastanza uniforme la tesi giurisprudenziale che ritiene inderogabile la norma in oggetto ritenendo che la seconda parte del terzo comma dell'art. 2501-quinquies sia applicabile solamente nelle ipotesi in cui "non siano previsti criteri di attribuzione diversi da quello proporzionale".

 

In realtà, però, trattandosi di una Sas che darebbe vita ad una ulteriore Sas, non riesco a capire la necessità di una obbligatoria relazione degli esperti posta a tutela degli interessi dei soci (a differenza di quella ex art.2343, c.c., che è posta a tutela dei creditori sociali), tenendo presente ciò:

-                      che la "delibera" viene comunque presa all'unanimità dei consensi dei soci (dato che si tratta di una società di persone) e che quindi basta il mancato consenso di uno dei soci per impedire l'operatività della "delibera" stessa;

-                      che data la necessaria unanimità non si pone un problema di lesione dei diritti della minoranza dei soci, che tramite la relazione degli esperti dovrebbero essere tutelati, in quanto anche il socio più piccolo potrebbe opporsi alla scissione;

-                      che il progetto di scissione prevede comunque che ciascuno dei soci possa optare per una partecipazione "proporzionale" alle società risultanti dalla scissione (art.2504-octies, c. 4, c.c.), evidenziando un diritto di natura "disponibile" in linea con la "ratio" della relazione che tutela interessi dei soci e non dei terzi;

-                      che l’App. Milano 12.01.2001, in Riv. not. 2001, pag. 542, recepito dalla Commissione del Consiglio Notarile di Milano con documento approvato il 06.02.2001, ha stabilito che la relazione degli esperti non è necessaria se tutti i soci vi hanno rinunciato e di ciò si faccia menzione nel relativo verbale), evidenziando ulteriormente il carattere "derogabile" della norma in oggetto perché posta a tutela di
interessi privati disponibili e non di interessi di terzi.

 

In base a quanto detto vorrei avere un vostro conforto sia sulla fondatezza di questa tesi della Corte d'Appello di Milano.




 

Not. Maria Alessandra Panbianco

mpanbianco@notariato.it

23.07.2001

 

Il punto cruciale (e dolente, direi) del problema e' questo: se e' vero che la relazione degli esperti e' posta nel "solo" interesse dei soci, perche' l'art. 2501 quinquies, al comma 4, statuisce che "l'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi"?

 

Chi sono i terzi di cui parla questo articolo? Non saranno mica i terzi creditori sociali?


A Milano abbiamo avuto il conforto di una Corte d'Appello e della Commissione notarile: entrambe hanno escluso, in sostanza, che i terzi di cui parla il 2501 quinquies possano essere i terzi creditori sociali (es. potrebbero essere i terzi creditori particolari dei soci, gli aventi causa dei soci ecc.).

 

Il dubbio, pero', su chi siano effettivamente questi "terzi" e, di conseguenza, se i soci concordi possano rinunciare o meno alla relazione del 2501 quinquies, puo' permanere, tanto e' vero che il Tribunale di Milano e' stato fino all'ultimo di segno opposto e solo il decentramento delle omologhe ha risolto la questione.


Diciamo che se vuoi dormire sonni tranquilli la relazione degli esperti la richiedi: altrimenti, anche se piccolo, puoi correre un rischio qualora la suddetta operazione determini un danno a terzi.

 

Stai sicuro che questi: 1) faranno opposizione; 2) eccepiranno la mancanza della relazione degli esperti, non "rilevata" dal notaio che ha ricevuto l'atto.


Personalmente, pur con qualche titubanza magari ispirata proprio dal caso concreto (quello del collega Spagnuolo, coinvolgendo societa' di persone nelle quali almeno un socio rispondera' illimitatamente, mi pare tale da tranquillizzare anche il notaio piu' prudente: tuttavia la realta' spesso supera di molto la nostra fantasia), penso che un simile atto, nonostante tutto, lo riceverei stante l'autorevolezza delle tesi "permissive" ricordate e la ponderazione che ha ispirato ogni decisione della commissione milanese.


Un'ultima avvertenza: attenzione a quegli uffici del Registro Imprese che pretendono di operare un controllo "praticamente" di merito in ordine alla derogabilita' o meno di determinate disposizioni normative. Prima di trovarsi "incastrati" (i.e. hai ricevuto l'atto ma non riesci ad iscriverlo a meno di fare ricorso) e' bene sondare il terreno che ci sta intorno.